Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 11-bis e altre modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, in materia di fondi speciali per i provvedimenti collegati).

      1. Dopo l'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 1, comma 4, della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 11-bis.1. - (Fondi speciali per i disegni di legge collegati). - 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono iscritti appositi fondi speciali, indicati dalla legge finanziaria di cui all'articolo 11, destinati a fare fronte alle spese derivanti dai disegni di legge collegati di cui all'articolo 3, comma 4.
      2. Le somme iscritte nei fondi speciali di cui al presente articolo possono essere portate in aumento degli stanziamenti, di competenza e di cassa, di unità previsionali di base esistenti o di nuove unità previsionali di base solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che le autorizzano.
      3. I fondi speciali di cui al presente articolo devono essere tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.
      4. Nel documento di programmazione economico-finanziaria sono indicati i provvedimenti per la cui copertura finanziaria devono essere utilizzati i fondi speciali di cui al presente articolo.
      5. Le quote dei fondi speciali non utilizzate, ai sensi del comma 2, entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione alle Camere dei relativi disegni di legge collegati costituiscono economie di spesa».

      2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, è sostituita dalla seguente:

          «a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti

 

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dagli articoli 11-bis e 11-bis.1, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali».